lo Statuto...






MOVIMENTO POLITICO E CULTURALE 
“ POL…ETICA”

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LO  STATUTO

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PRINCIPI GENERALI

ART. 1 -

E' costituito il Movimento  “POL…ETICA” con sede nel comune di Trani.

“POL-ETICA” è un Movimento politico-culturale aperto ad Associazioni e a singoli, giovani ed adulti, che  condividono i principi, i valori, e gli ideali, di seguito espressi. Il Movimento stesso può confederarsi con Associazioni e Movimenti a carattere locale o nazionale, che hanno finalità, obiettivi e principi medesimi a quelli del costituito Movimento POL…ETICA.


ART.2 - I VALORI

I fondamenti di questo cammino sono la dignità della persona umana e la sua centralità, con particolare riguardo all’attenzione verso i più deboli, esprimibili attraverso l’impegno nella carità politica, intesa come promozione e tutela dell’uomo in tutti i momenti e gli ambiti di vita: lavoro, famiglia, istruzione, economia, ambiente, etc.

Gli aderenti al Movimento considerano la politica un servizio all’uomo, a tutto l’uomo, a ogni uomo.                                                                                                         
Il Movimento“POL…ETICA”  si riconosce nei seguenti principi: dignità della persona umana, bene comune, sussidiarietà e solidarietà; crede nei seguenti valori: verità, libertà, onestà, giustizia carità e amore.

In particolare il Movimento ritiene non negoziabili i seguenti principi:

  • tutela della vita in tutte le sue fasi, dal concepimento fino alla morte naturale;
  • riconoscimento e promozione della struttura naturale della famiglia per l’insostituibile ruolo svolto di pilastro della coesione sociale e della crescita, della sua fondamentale funzione nell’ambito educativo, formativo, di solidarietà, di progresso economico e di apertura alla vita;
  • tutela del diritto dei genitori di educare i propri figli;
  • tutela dell’ambiente e del territorio;
  • diritto alla libertà religiosa.
ART. 3LO STILE DI CONCORDIA E AMICIZIA

Per la crescita della nostra città, il Movimento crede che sia necessario mettere da parte protagonismi, interessi personali e cercare di lavorare insieme, con spirito di concordia e passione per il bene comune, rimuovendo gli ostacoli all’innovazione, all’impresa, alla creatività, alla novità.

Richiamando anche l’art. 54 della Costituzione Italiana, il Movimento è consapevole che i cittadini a cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con impegno, disinteresse personale, misura, sobrietà, disciplina e richiede ai propri aderenti tale comportamento.


ART. 4

Il Movimento non ha finalità di lucro e la sua attività si basa sull'aiuto volontario degli associati.


ART. 5

Il Movimento ha durata illimitata. Esso potrà essere sciolto esclusivamente nei modi previsti dallo Statuto o dalla Legge.


ART. 6

Al fine di conseguire gli scopi associativi, il Movimento “POL…ETICA”:

  • promuove e gestisce iniziative editoriali;
  • organizza convegni, corsi di studio e formazione, manifestazioni, dibattiti e incontri;
  • partecipa a eventi organizzati da terzi;
  • partecipa a campagne o consultazioni referendarie e appoggia nelle competizioni elettorali candidati che condividono principi, scopi e finalità del proprio Statuto, previa approvazione assembleare a maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti.

Il Movimento svolge e compie qualsiasi operazione e attività connesse ed affini alle sue finalità e utili al raggiungimento degli scopi fissati o comunque attinenti ai medesimi; il Movimento può concludere qualsiasi operazione di natura mobiliare o immobiliare utile per le sue finalità.

Durante la vita del Movimento è vietata la distribuzione ai soci, anche in modo indiretto, di utili, riserve, capitale, fondi o avanzi di gestione.


ART. 7

Le attività del Movimento sono finanziate da:

  • quote associative;
  • contributi volontari di soci e di terzi (donazioni, erogazioni liberali, contributi);
  • contributi degli eletti nelle assemblee rappresentative;
  • contributi pubblici;
  • sottoscrizioni pubbliche ed ogni altra attività di raccolta di finanziamenti ammessa dalla legge;
  • proventi derivanti da attività commerciali non prevalenti, svolte nel perseguimento delle finalità sociali (ad esempio iniziative editoriali).

ART. 8

Il patrimonio sociale è costituito da:

  • quote sociali;
  • donazioni, erogazioni liberali, contributi;
  • beni mobili e immobili acquisiti a qualsiasi titolo;
  • ogni altra entrata.

In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio del movimento sarà devoluto alla Caritas territoriale.


I SOCI

ART. 9

Sono soci del Movimento tutti i cittadini di età maggiore di 16 anni, siano essi singoli che aderenti ad Associazioni o altri Movimenti in forma confederativa, che condividendo principi, valori e finalità del  presente Statuto, facciano domanda di iscrizione. L'adesione al Movimento comporta l'assunzione dell'impegno a collaborare all'attività del Movimento al fine di perseguirne finalità e obiettivi. Ai soci spetta il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, nonché per la nomina degli organi elettivi del Movimento. La domanda di adesione al Movimento si perfeziona compilando l’apposito modulo e, una volta accolta, versando la relativa  quota annuale di socio. Sulla domanda di adesione decide il Comitato dei Garanti che ne decreta l'ammissione a suo insindacabile giudizio; qualora la domanda di ammissione venga accolta, la qualifica di socio si intende assunta dalla data di accoglimento. La qualità di socio presuppone la conoscenza e l'accettazione dello Statuto e del programma socio- politico deliberato.


ART. 10

I soci partecipano alle attività del Movimento in tutte le sue espressioni ed esercitano il diritto di elettorato attivo e passivo secondo le norme dello Statuto.

Il diritto di voto può essere esercitato da tutti i soci.

I soci sono tenuti alla massima lealtà e dignità di condotta, sia verso il Movimento sia verso gli altri soci.



ART. 11

La qualità di iscritto si perde per:

  • recesso;
  • esclusione deliberata, in presenza di gravi motivi, dall'Assemblea su proposta motivata del Comitato dei Garanti;
  • mancato rinnovo dell'adesione;
  • assenza di partecipazione assembleare, per tre volte consecutive, senza aver fornito alcuna motivata giustificazione (da far pervenire al Segretario Generale non oltre gg. 10 dalla stessa data assembleare);
  • condanna definitiva per reati non colposi (durante l’iter processuale il socio viene temporaneamente sospeso dal movimento, con la perdita del diritto di voto, di cui all’ART.9).

La qualità di associato non è trasmissibile e la quota annuale versata al momento dell'iscrizione non è rivalutabile.


GLI ORGANI DEL MOVIMENTO

ART.12

Sono organi del Movimento:

  • l'Assemblea;
  • il Comitato dei Garanti;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente;
  • il Segretario Generale;
  • il Tesoriere.


ART. 13

L'assemblea dei soci è l'organo sovrano del movimento e rappresenta la totalità degli iscritti. Essa viene convocata ordinariamente almeno una volta all'anno, per gli indirizzi programmatici e per l'approvazione del rendiconto.

Essa può essere convocata:

  • dal Presidente;
  • dal Comitato dei Garanti;
  • dal Consiglio Direttivo;
  • su richiesta al Consiglio Direttivo da parte di un numero di iscritti pari ad 1/5 del totale; in caso di richiesta degli iscritti, l'assemblea dovrà essere convocata senza indugio e non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione della richiesta.

La convocazione avviene mediante avviso in tempo utile contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno;

L'assemblea è presieduta dal Presidente e, in caso di suo impedimento, dal Segretario Generale.

L'assemblea è valida con la presenza di almeno 1/3 dei soci e delibera a maggioranza semplice, salvo i casi specifici in cui lo Statuto o la legge richiedano una maggioranza qualificata.

L'assemblea vota a scrutinio segreto qualora la delibera riguardi l'elezione di organi sociali o comunque di una persona.

Ogni iscritto ed ogni Associazione o Movimento aderente esprime un voto. Non sono ammesse deleghe.


ART. 14

Compiti dell' Assemblea sono:

  • costruire e proporre il dibattito politico e culturale utile al confronto interno al Movimento ed alla crescita della società civile;
  • esprimere pareri, orientamenti e criteri per la partecipazione di rappresentanti istituzionali del movimento a maggioranze ed esecutivi;
  • approvare il rendiconto;
  • eleggere o revocare i componenti del Comitato dei Garanti e del Consiglio Direttivo;
  • deliberare l’eventuale istituzione di commissioni di studio, gruppi di lavoro, laboratori specifici su tematiche formative e/o di interesse generale del Movimento ed articolazioni varie interne al Movimento stesso;
  • deliberare con voto favorevole dei due terzi dei soci iscritti, sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dello stesso;
  • decidere sull'esclusione degli iscritti nonché su tutti gli argomenti sottoposti alla sua approvazione e non esplicitamente attribuiti alla competenza di altri organi.
In caso di liquidazione essa nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.


ART. 15

Il Comitato dei Garanti vigila sulla corrispondenza delle attività del Movimento alle finalità statutarie, alle norme di legge ed al rispetto dei diritti e doveri degli iscritti.


Il Comitato dei Garanti viene eletto dall'Assemblea degli iscritti con voto segreto, non delegabile, a maggioranza dei presenti con diritto di voto ed è composto da un numero di 5 (cinque) membri scelti tra i soci fondatori o tra gli aderenti al Movimento che abbiano maturato un’anzianità di iscrizione di almeno cinque anni.

Il Comitato dei Garanti dura in carica quattro anni e i membri sono rieleggibili per due mandati.

Per il primo quadriennio dalla fondazione del Movimento i soci fondatori individuano, al loro interno, i componenti del Comitato dei Garanti.

A tale Comitato sono conferite le seguenti funzioni:

  • attribuisce la qualifica di socio ad ogni richiedente;
  • propone all’Assemblea la revoca della qualifica di iscritto per uno dei motivi di cui all’art. 11;
  • qualora ritenute non in linea con i principi del presente Statuto, si esprime sulle scelte del Consiglio Direttivo, delegando all’Assemblea la decisione finale nell’ipotesi in cui lo stesso Consiglio ne confermi il contenuto senza uniformarsi agli indirizzi suggeriti dal Comitato;
  • si esprime sulla convalida di scelte assembleari, deliberate a maggioranza semplice, ritenute non conformi allo Statuto del Movimento, qualora la richiesta sia loro sottoposta e motivata da almeno 1/4 degli iscritti.
L’esito dell’esame del Comitato dei Garanti, se favorevole all’abrogazione dell’atto assembleare, verrà riportato in Assemblea la quale potrà confermare il deliberato precedentemente assunto previa maggioranza qualificata di almeno il 51% degli iscritti al Movimento.


Il Comitato dei Garanti si esprime a maggioranza semplice ed è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri.

In caso di dimissioni o altri impedimenti che facciano mancare contemporaneamente più della metà dei membri del Comitato, esso automaticamente decade e l'Assemblea deve essere convocata senza indugio per l'elezione del nuovo Organo di garanzia.


ART. 16

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea con voto segreto, non delegabile, dalla maggioranza dei presenti con diritto di voto ed è composto da un numero di membri definiti dalla stessa Assemblea in relazione al numero di iscritti. I membri saranno di età uguale o maggiore ai 18 anni. Il consiglio uscente decide il numero di consiglieri del nuovo consiglio.

Il Consiglio dura in carica due anni e i membri sono rieleggibili per due mandati.

Per il primo anno dalla fondazione del Movimento i soci fondatori sono membri di diritto del Consiglio Direttivo. Successivamente l’Assemblea provvederà all’elezione del nuovo Consiglio Direttivo di durata biennale.

In caso di dimissioni o altri impedimenti facciano mancare contemporaneamente più della metà dei membri del Consiglio esso automaticamente decade e l'Assemblea deve essere convocata senza indugio per l'elezione di un nuovo Consiglio.


ART. 17

Il Consiglio Direttivo delibera su tutte le questioni inerenti all'attività del Movimento, nonché sull'ordinaria e straordinaria amministrazione, nel rispetto delle linee generali deliberate dall'Assemblea; inoltre il Consiglio provvede a:

  • definire le strategie e le scelte del movimento, previa approvazione assembleare;
  • istituire ed organizzare Forum tematici in merito a scelte amministrative di interesse generale, o propositivi su problematiche di valenza pubblica;
  • decidere sul funzionamento delle sue riunioni, sulle contribuzioni degli aderenti;
  • elaborare i comunicati stampa e gli interventi pubblici;
  • nominare i referenti delle commissioni ed articolazioni definite dall’assemblea.
Esso inoltre fissa le quote di adesione annuali.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno:

  • il Presidente del Movimento;
  • il Segretario Generale del Movimento;
  • il Tesoriere del Movimento.
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice ed è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri.


ART. 18

Il Presidente è il responsabile politico e il legale rappresentante del Movimento e lo rappresenta di fronte ai terzi e in giudizio. Presiede i lavori dell'assemblea e coordina l'attività del Consiglio Direttivo. Adotta inoltre i deliberati di urgenza, riferendo alla prima adunanza del Consiglio Direttivo.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali impegnativi per il Movimento, comprese le operazioni economico-finanziarie, sulla base di specifiche indicazioni dell'Assemblea.

In caso di impedimento del Presidente o di assenza temporanea dello stesso, ne assume la carica il Segretario Generale, con gli stessi poteri e attribuzioni.

Esso viene eletto dal Consiglio Direttivo, a maggioranza, tra i componenti dello stesso di età maggiore ai 18 anni.

Le modalità di presentazione delle candidature alla carica di Presidente e le modalità di svolgimento delle fasi elettorali sono stabilite dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente resta in carica due anni e può essere rieletto per due mandati.

Può farsi assistere da altri membri del Consiglio Direttivo nella sua attività di rappresentanza politica del Movimento ovvero può delegare tale specifico compito in caso di impedimento, informandone preventivamente il Consiglio stesso.


ART. 19

Il Segretario generale resta in carica 2 anni e può essere rieletto per due mandati.

Esercita tutte le funzioni organizzative e cura l’esecuzione delle deliberazioni degli organi del Movimento.

Per il disbrigo del lavoro di segreteria e per le attività più complesse intersociali o di indole editoriale e organizzativa si può avvalere anche dell'opera di persone estranee al Movimento, previa approvazione del Presidente.


ART. 20

Il Tesoriere resta in carica 2 anni e può essere rieletto per due mandati.

Il Tesoriere è incaricato di:

  • redigere il rendiconto del Movimento, preventivo e consuntivo, da sottoporre al Consiglio Direttivo il quale lo presenta all'Assemblea per l'approvazione, dopo aver predisposto gli atti di cui al successivo Art. 21;
  • curare l'esazione delle quote e dei contributi associativi e di quanto altro derivante al Movimento in ragione della sua attività;
  • tenere la contabilità del movimento;
  • tenere l'inventario aggiornato dei beni mobili ed eventualmente immobili del Movimento.

CLAUSOLE GENERALI

ART. 21

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il rendiconto del Movimento deve essere redatto annualmente e deve essere approvato dall'Assemblea degli iscritti entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Al rendiconto deve essere allegata la relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento dell'esercizio.


ART. 22

L'Assemblea può nominare un Collegio dei Revisori, composto da tre membri Revisori contabili anche non iscritti al Movimento.

Il Collegio dei Revisori esplica la funzione di controllo dei conti.

Esso può inviare rilievi o suggerimenti all'Assemblea e al Consiglio Direttivo e presenta una relazione sul rendiconto annuale all'Assemblea chiamata ad approvarlo.

Il Collegio dura in carica due anni.


ART. 23

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa richiamo alle norme del Codice Civile e alle altre disposizioni di legge in materia.



Trani lì 20 dicembre 2012