LO STATUTO
***
PRINCIPI GENERALI
ART. 1 -
E'
costituito il Movimento “POL…ETICA” con
sede nel comune di Trani.
“POL-ETICA” è un
Movimento politico-culturale aperto ad Associazioni e a singoli, giovani ed
adulti, che condividono i principi, i
valori, e gli ideali, di seguito espressi. Il Movimento stesso può confederarsi
con Associazioni e Movimenti a carattere locale o nazionale, che hanno
finalità, obiettivi e principi medesimi a quelli del costituito Movimento
POL…ETICA.
ART.2 - I VALORI
I fondamenti
di questo cammino sono la dignità della persona umana e la sua centralità, con
particolare riguardo all’attenzione verso i più deboli, esprimibili attraverso
l’impegno nella carità politica, intesa come promozione e tutela dell’uomo in
tutti i momenti e gli ambiti di vita: lavoro, famiglia, istruzione, economia,
ambiente, etc.
Gli aderenti al
Movimento considerano la politica un servizio all’uomo, a tutto l’uomo, a ogni
uomo.
Il Movimento“POL…ETICA” si riconosce nei seguenti principi: dignità della persona umana, bene comune, sussidiarietà e solidarietà; crede nei seguenti valori: verità, libertà, onestà, giustizia carità e amore.
Il Movimento“POL…ETICA” si riconosce nei seguenti principi: dignità della persona umana, bene comune, sussidiarietà e solidarietà; crede nei seguenti valori: verità, libertà, onestà, giustizia carità e amore.
In particolare il Movimento ritiene non
negoziabili i seguenti principi:
- tutela della vita in tutte le sue fasi, dal concepimento fino alla morte naturale;
- riconoscimento e promozione della struttura naturale della famiglia per l’insostituibile ruolo svolto di pilastro della coesione sociale e della crescita, della sua fondamentale funzione nell’ambito educativo, formativo, di solidarietà, di progresso economico e di apertura alla vita;
- tutela del diritto dei genitori di educare i propri figli;
- tutela dell’ambiente e del territorio;
- diritto alla libertà religiosa.
ART. 3 – LO
STILE DI CONCORDIA E AMICIZIA
Per
la crescita della nostra città, il Movimento crede che sia necessario mettere
da parte protagonismi, interessi personali e cercare di lavorare insieme, con
spirito di concordia e passione per il bene comune, rimuovendo gli ostacoli
all’innovazione, all’impresa, alla creatività, alla novità.
Richiamando anche l’art.
54 della Costituzione Italiana, il Movimento è consapevole che i cittadini a
cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con impegno,
disinteresse personale, misura, sobrietà, disciplina e richiede ai propri
aderenti tale comportamento.
ART. 4
Il Movimento
non ha finalità di lucro e la sua attività si basa sull'aiuto volontario degli
associati.
ART. 5
Il
Movimento ha durata illimitata. Esso potrà essere sciolto esclusivamente nei
modi previsti dallo Statuto o dalla Legge.
ART. 6
Al
fine di conseguire gli scopi associativi, il Movimento “POL…ETICA”:
- promuove e gestisce iniziative editoriali;
- organizza convegni, corsi di studio e formazione, manifestazioni, dibattiti e incontri;
- partecipa a eventi organizzati da terzi;
- partecipa a campagne o consultazioni referendarie e appoggia nelle competizioni elettorali candidati che condividono principi, scopi e finalità del proprio Statuto, previa approvazione assembleare a maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti.
Il Movimento svolge e
compie qualsiasi operazione e attività connesse ed affini alle sue finalità e
utili al raggiungimento degli scopi fissati o comunque attinenti ai medesimi;
il Movimento può concludere qualsiasi operazione di natura mobiliare o
immobiliare utile per le sue finalità.
Durante la vita del
Movimento è vietata la distribuzione ai soci, anche in modo indiretto, di
utili, riserve, capitale, fondi o avanzi di gestione.
ART. 7
Le
attività del Movimento sono finanziate da:
- quote associative;
- contributi volontari di soci e di terzi (donazioni, erogazioni liberali, contributi);
- contributi degli eletti nelle assemblee rappresentative;
- contributi pubblici;
- sottoscrizioni pubbliche ed ogni altra attività di raccolta di finanziamenti ammessa dalla legge;
- proventi derivanti da attività commerciali non prevalenti, svolte nel perseguimento delle finalità sociali (ad esempio iniziative editoriali).
ART. 8
Il
patrimonio sociale è costituito da:
- quote sociali;
- donazioni, erogazioni liberali, contributi;
- beni mobili e immobili acquisiti a qualsiasi titolo;
- ogni altra entrata.
In caso di scioglimento
per qualunque causa, il patrimonio del movimento sarà devoluto alla Caritas
territoriale.
I SOCI
ART. 9
Sono soci
del Movimento tutti i cittadini di età maggiore di 16 anni, siano essi singoli
che aderenti ad Associazioni o altri Movimenti in forma confederativa, che
condividendo principi, valori e finalità del
presente Statuto, facciano domanda di iscrizione. L'adesione al
Movimento comporta l'assunzione dell'impegno a collaborare all'attività del
Movimento al fine di perseguirne finalità e obiettivi. Ai soci spetta il
diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei
regolamenti, nonché per la nomina degli organi elettivi del Movimento. La
domanda di adesione al Movimento si perfeziona compilando l’apposito modulo e,
una volta accolta, versando la relativa
quota annuale di socio. Sulla domanda di adesione decide il Comitato dei
Garanti che ne decreta l'ammissione a suo insindacabile giudizio; qualora la
domanda di ammissione venga accolta, la qualifica di socio si intende assunta
dalla data di accoglimento. La qualità di socio presuppone la conoscenza e
l'accettazione dello Statuto e del programma socio- politico deliberato.
ART. 10
I
soci partecipano alle attività del Movimento in tutte le sue espressioni ed
esercitano il diritto di elettorato attivo e passivo secondo le norme dello
Statuto.
Il diritto di voto può
essere esercitato da tutti i soci.
I soci sono tenuti alla
massima lealtà e dignità di condotta, sia verso il Movimento sia verso gli
altri soci.
ART. 11
La
qualità di iscritto si perde per:
- recesso;
- esclusione deliberata, in presenza di gravi motivi, dall'Assemblea su proposta motivata del Comitato dei Garanti;
- mancato rinnovo dell'adesione;
- assenza di partecipazione assembleare, per tre volte consecutive, senza aver fornito alcuna motivata giustificazione (da far pervenire al Segretario Generale non oltre gg. 10 dalla stessa data assembleare);
- condanna definitiva per reati non colposi (durante l’iter processuale il socio viene temporaneamente sospeso dal movimento, con la perdita del diritto di voto, di cui all’ART.9).
La qualità di associato
non è trasmissibile e la quota annuale versata al momento dell'iscrizione non è
rivalutabile.
GLI ORGANI DEL MOVIMENTO
ART.12
Sono
organi del Movimento:
- l'Assemblea;
- il Comitato dei Garanti;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Segretario Generale;
- il Tesoriere.
ART. 13
L'assemblea
dei soci è l'organo sovrano del movimento e rappresenta la totalità degli
iscritti. Essa viene convocata ordinariamente almeno una volta all'anno, per
gli indirizzi programmatici e per l'approvazione del rendiconto.
Essa può essere
convocata:
- dal Presidente;
- dal Comitato dei Garanti;
- dal Consiglio Direttivo;
- su richiesta al Consiglio Direttivo da parte di un numero di iscritti pari ad 1/5 del totale; in caso di richiesta degli iscritti, l'assemblea dovrà essere convocata senza indugio e non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione della richiesta.
La convocazione avviene
mediante avviso in tempo utile contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e
del luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno;
L'assemblea è presieduta
dal Presidente e, in caso di suo impedimento, dal Segretario Generale.
L'assemblea è valida con
la presenza di almeno 1/3 dei soci e delibera a maggioranza semplice, salvo i
casi specifici in cui lo Statuto o la legge richiedano una maggioranza
qualificata.
L'assemblea vota a
scrutinio segreto qualora la delibera riguardi l'elezione di organi sociali o
comunque di una persona.
Ogni iscritto ed ogni
Associazione o Movimento aderente esprime un voto. Non sono ammesse deleghe.
ART. 14
Compiti
dell' Assemblea sono:
- costruire e proporre il dibattito politico e culturale utile al confronto interno al Movimento ed alla crescita della società civile;
- esprimere pareri, orientamenti e criteri per la partecipazione di rappresentanti istituzionali del movimento a maggioranze ed esecutivi;
- approvare il rendiconto;
- eleggere o revocare i componenti del Comitato dei Garanti e del Consiglio Direttivo;
- deliberare l’eventuale istituzione di commissioni di studio, gruppi di lavoro, laboratori specifici su tematiche formative e/o di interesse generale del Movimento ed articolazioni varie interne al Movimento stesso;
- deliberare con voto favorevole dei due terzi dei soci iscritti, sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dello stesso;
- decidere sull'esclusione degli iscritti nonché su tutti gli argomenti sottoposti alla sua approvazione e non esplicitamente attribuiti alla competenza di altri organi.
In caso di liquidazione
essa nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.
ART. 15
Il Comitato dei Garanti
vigila sulla corrispondenza delle attività del Movimento alle finalità
statutarie, alle norme di legge ed al rispetto dei diritti e doveri degli
iscritti.
Il
Comitato dei Garanti viene eletto dall'Assemblea degli iscritti con voto
segreto, non delegabile, a maggioranza dei presenti con diritto di voto ed è
composto da un numero di 5 (cinque) membri scelti tra i soci fondatori o tra
gli aderenti al Movimento che abbiano maturato un’anzianità di iscrizione di
almeno cinque anni.
Il
Comitato dei Garanti dura in carica quattro anni e i membri sono rieleggibili
per due mandati.
Per il primo quadriennio
dalla fondazione del Movimento i soci fondatori individuano, al loro interno, i
componenti del Comitato dei Garanti.
A tale Comitato sono
conferite le seguenti funzioni:
- attribuisce la qualifica di socio ad ogni richiedente;
- propone all’Assemblea la revoca della qualifica di iscritto per uno dei motivi di cui all’art. 11;
- qualora ritenute non in linea con i principi del presente Statuto, si esprime sulle scelte del Consiglio Direttivo, delegando all’Assemblea la decisione finale nell’ipotesi in cui lo stesso Consiglio ne confermi il contenuto senza uniformarsi agli indirizzi suggeriti dal Comitato;
- si esprime sulla convalida di scelte assembleari, deliberate a maggioranza semplice, ritenute non conformi allo Statuto del Movimento, qualora la richiesta sia loro sottoposta e motivata da almeno 1/4 degli iscritti.
Il Comitato dei Garanti si esprime a maggioranza semplice ed è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri.
In caso di dimissioni o
altri impedimenti che facciano mancare contemporaneamente più della metà dei
membri del Comitato, esso automaticamente decade e l'Assemblea deve essere
convocata senza indugio per l'elezione del nuovo Organo di garanzia.
ART. 16
Il
Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea con voto segreto, non
delegabile, dalla maggioranza dei presenti con diritto di voto ed è composto da
un numero di membri definiti dalla stessa Assemblea in relazione al numero di
iscritti. I membri saranno di età uguale o maggiore ai 18 anni. Il consiglio
uscente decide il numero di consiglieri del nuovo consiglio.
Il
Consiglio dura in carica due anni e i membri sono rieleggibili per due mandati.
Per il primo anno dalla
fondazione del Movimento i soci fondatori sono membri di diritto del Consiglio
Direttivo. Successivamente l’Assemblea provvederà all’elezione del nuovo
Consiglio Direttivo di durata biennale.
In caso di dimissioni o
altri impedimenti facciano mancare contemporaneamente più della metà dei membri
del Consiglio esso automaticamente decade e l'Assemblea deve essere convocata
senza indugio per l'elezione di un nuovo Consiglio.
ART. 17
Il
Consiglio Direttivo delibera su tutte le questioni inerenti all'attività del
Movimento, nonché sull'ordinaria e straordinaria amministrazione, nel rispetto
delle linee generali deliberate dall'Assemblea; inoltre il Consiglio provvede a:
- definire le strategie e le scelte del movimento, previa approvazione assembleare;
- istituire ed organizzare Forum tematici in merito a scelte amministrative di interesse generale, o propositivi su problematiche di valenza pubblica;
- decidere sul funzionamento delle sue riunioni, sulle contribuzioni degli aderenti;
- elaborare i comunicati stampa e gli interventi pubblici;
- nominare i referenti delle commissioni ed articolazioni definite dall’assemblea.
Esso inoltre fissa le
quote di adesione annuali.
Il Consiglio Direttivo
nomina al suo interno:
- il Presidente del Movimento;
- il Segretario Generale del Movimento;
- il Tesoriere del Movimento.
Il Consiglio Direttivo
delibera a maggioranza semplice ed è validamente costituito con la presenza di
almeno la metà più uno dei suoi membri.
ART. 18
Il
Presidente è il responsabile politico e il legale rappresentante del Movimento
e lo rappresenta di fronte ai terzi e in giudizio. Presiede i lavori
dell'assemblea e coordina l'attività del Consiglio Direttivo. Adotta inoltre i
deliberati di urgenza, riferendo alla prima adunanza del Consiglio Direttivo.
Al Presidente spetta la
firma degli atti sociali impegnativi per il Movimento, comprese le operazioni
economico-finanziarie, sulla base di specifiche indicazioni dell'Assemblea.
In caso di impedimento
del Presidente o di assenza temporanea dello stesso, ne assume la carica il
Segretario Generale, con gli stessi poteri e attribuzioni.
Esso viene eletto dal
Consiglio Direttivo, a maggioranza, tra i componenti dello stesso di età maggiore
ai 18 anni.
Le modalità di
presentazione delle candidature alla carica di Presidente e le modalità di
svolgimento delle fasi elettorali sono stabilite dal Consiglio Direttivo.
Il Presidente resta in
carica due anni e può essere rieletto per due mandati.
Può farsi assistere da
altri membri del Consiglio Direttivo nella sua attività di rappresentanza
politica del Movimento ovvero può delegare tale specifico compito in caso di
impedimento, informandone preventivamente il Consiglio stesso.
ART. 19
Il
Segretario generale resta in carica 2 anni e può essere
rieletto per due mandati.
Esercita tutte le
funzioni organizzative e cura l’esecuzione delle deliberazioni degli organi del
Movimento.
Per il disbrigo del
lavoro di segreteria e per le attività più complesse intersociali o di indole
editoriale e organizzativa si può avvalere anche dell'opera di persone estranee
al Movimento, previa approvazione del Presidente.
ART. 20
Il
Tesoriere resta in carica 2 anni e può essere rieletto per due mandati.
Il Tesoriere è
incaricato di:
- redigere il rendiconto del Movimento, preventivo e consuntivo, da sottoporre al Consiglio Direttivo il quale lo presenta all'Assemblea per l'approvazione, dopo aver predisposto gli atti di cui al successivo Art. 21;
- curare l'esazione delle quote e dei contributi associativi e di quanto altro derivante al Movimento in ragione della sua attività;
- tenere la contabilità del movimento;
- tenere l'inventario aggiornato dei beni mobili ed eventualmente immobili del Movimento.
CLAUSOLE GENERALI
ART. 21
L'esercizio
sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il rendiconto del
Movimento deve essere redatto annualmente e deve essere approvato
dall'Assemblea degli iscritti entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
Al rendiconto deve
essere allegata la relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento
dell'esercizio.
ART. 22
L'Assemblea
può nominare un Collegio dei
Revisori, composto da tre membri Revisori contabili anche non iscritti al
Movimento.
Il Collegio dei Revisori
esplica la funzione di controllo dei conti.
Esso può inviare rilievi o suggerimenti
all'Assemblea e al Consiglio Direttivo e presenta una relazione sul rendiconto
annuale all'Assemblea chiamata ad approvarlo.
Il Collegio dura in carica
due anni.
ART. 23
Per quanto non
espressamente previsto dal presente Statuto si fa richiamo alle norme del
Codice Civile e alle altre disposizioni di legge in materia.
Trani lì 20 dicembre 2012
